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LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto, negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 18 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
La Giunta Esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, e da un genitore. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Il Presidente del Consiglio di istituto
II Consiglio di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. Può essere eletto anche un vice presidente.
Il Presidente convoca e presiede il consiglio. Dovrà rispettare gli argomenti discussi della Giunta Esecutiva che prepara i lavori del Consiglio di istituto con facoltà di inserire anche altri punti che ritenga opportuni o gli vengano richiesti nei limiti della competenza del consiglio.
Affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso.
Autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio.
Il suo voto vale doppio in caso di parità nelle votazioni. Per il mantenimento dell’ordine esercita gli stessi poteri conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale e qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
In caso di assenza ne fa le veci il vicepresidente o, se manca il vicepresidente, il consigliere più anziano.
Compiti del Consiglio di istituto
Il consiglio stabilisce i criteri a cui il collegio dei docenti deve attenersi nella predisposizione del PTOF (ha il potere di adottarlo o meno e quindi di possibile rinvio dello stesso al collegio docenti per un suo adeguamento) e ha una funzione di verifica di fatto nel momento in cui gestisce il Programma annuale.
Delibera il regolamento interno che disciplina la vita di istituto, interviene sulla struttura dell’orario, sulle questioni relative alla privacy, ecc. Dà quindi indicazioni e stabilisce i criteri sugli aspetti organizzativi dell’istituto.
Più nello specifico, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) il consiglio di circolo e d’istituto:
elabora e adotta gli indirizzi generali del PTOF e determina le forme di autofinanziamento;
delibera il Programma annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto:
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
Inoltre:
Spettano altresì al consiglio d’istituto l’indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti e all'adattamento dell'orario delle lezioni anche in relazione alla riduzione dell’orario per “cause di forza maggiore”.
Spetta inoltre al consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definire le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
Il Consiglio d’istituto non ha invece competenza sugli aspetti della valutazione disciplinare (es. definire indicatori, descrittori e scala decimale da adottare per la valutazione degli allievi, programmazione disciplinare ecc.).
Tali competenze sono proprie del collegio dei docenti (il PTOF viene infatti elaborato dal collegio dei docenti per la parte didattica).